LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 27-04-1990
REGIONE CAMPANIA

<< Norme per il diminuire il fenomeno del randagismo >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 21
del 7 maggio 1990
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 La presente legge regionale disciplina la tutela degli
animali domestici.

 

 

ARTICOLO 2

 In ogni Unità  Sanitaria Locale è  istituita l' anagrafe
del cane, alla quale il proprietario o detentore a qualsiasi
titolo deve iscrivere il suo cane entro i primi tre
mesi di vita e denunciare il trasferimento o la morte entro
30 giorni dall' evento.  Il proprietario del canone è  tenuto
a comunicare alla suddetta anagrafe ogni variazione
di domicilio.
  In caso di sottrazione o smarrimento del cane, il proprietario
o detentore è  tenuto a farne denuncia entro
5 giorni alla Unità  Sanitaria Locale presso la cui anagrafe
il cane è  iscritto.
  Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cane
che sia addestrato per attacco e difesa dovrà  darne
comunicazione all' atto dell' iscrizione e ad esso sarà  rilasciato
apposito patentino in cui sono annotate le caratteristiche
del canone, le forme di addestramento, i passaggi
di proprietà .

 

 

ARTICOLO 3

 L' anagrafe del cane potrà  essere data in gestione ad
Enti ed Associazioni che dimostrino l' adeguatezza del
servizio ed in grado di far convogliare in un unico centro
tutti i dati confluenti dalle UUSSLL aventi sede su
territorio provinciale.
  Al centro potranno accedere gli Enti Pubblici e le Associazioni
ed Enti Protezionistici riconosciuti.

 

 

ARTICOLO 4

 Il cane iscritto all' anagrafe viene contrassegnato con
tatuaggio indolore mediante dermografo, impresso nella
parte interna di una della cosce, contrassegnato da un
numero di riconosciumento che reca il numero dell' Unità
Sanitaria Locale, la sigla della provincia ed un numero
prograssivo.
  Il tatuaggio è  eseguito a cura dei servizi veterinari
delle Unità  Sanitarie Locali che possono avvalersi anche
di veterinari autorizzati collegati ad Enti ed Associazioni
Protezionistiche.
  I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono trascritti
dalle singole UUSSLL in appositi registri pubblici
trasmessi ai proprie servizi << canile ed accoglimento
cani >>.
  Chiunque trovi un cane tatuato deve consegnarlo il
più  presto possibile alla USL competente per territorio,
che segnala il ritrovamento al proprietario.
  In attesa dell' identificazione del proprietario, il cane
può  essere affidato a colui che l' ha trovato.  Altrimenti
deve essere custodito in un canine pubblico o convenzionato.
  Le spese di mantenimento ed ogni altra spesa necessaria
al benessere dell' animale sono a carico del proprietario.
  I cani tatutati, ritrovato o accalappiati, non sono sopressi.

 

 

ARTICOLO 5

 I servizi veterinari delle UUSSLL, anche al fine della
profilassi delle malattie infettive e diffusive degli
animali:
a) predispongono l' effettuazione delle vaccinazioni,
ove obbligatorie per legge;
  b) praticano, con consenso del proprietario o detentore,
la soppressione eutanasica dei cuccioli o degli animali
che esso non possono più  custodire, solo qualora essi
non siano richiesti da privati o non possono essere accolti
in canili di Enti ed Associazioni protezionistiche riconosciute;
  c) provvedono al controlle delle nascite della popolazione
canina e felina attraverso mezzi chimici o meccanici.
  Detti servizi, gratuiti vengono forniti direttamente
dalle UUSSLL o tranite presidi veterinari privati convenzionati.

 

 

ARTICOLO 6

 La Regione predispone ed attua, d' intesa con i servizi
veterinari delle UUSSLL e con i rappresentanti delle
Associazioni protezionistiche, che vengono convocati
dall' Assessore regionale alla Sanità  almena una volta all'
anno, appositi programmi annuali di informazione e di
educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti al proprietario
di animali domestici ed all' opinione pubblica
in genere, nonchè  di indirizzi atti a realizzare corretti
rapporti uomo - animale ed il rispetto degli animali stessi,
anche attraverso una maggiore sensibilità  verso la difesa
dell' ambiente.

 

 

ARTICOLO 7

 I Comuni singoli o associati, anche mediante le
 UUSSLL, esercitano le funzioni di vigilanza delle leggi
e dei regolamenti locali relativi alla protezione
animali.
  Per i compiti di cui al comma precedente i predetti
Enti possono utilizzare a titolo gratuito le guardie zoofile
ed i soci delle Associazioni zzofile, in base ad apposito
regolamento regionale che è  emanato entro sei mesi
dall' approvazione della presente legge.

 

 

ARTICOLO 8

 L' inosservanza della disposizione di cui all' art. 2 della
presente legge è  soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria
da L. 200.000 a L. 500.000.
  Se il contravventore è  commerciante, allevatore, addestratore,
o comunque tragga un utile o beneficio qualsiasi
dall' impiego di cani la sanzione va da L. 600.000 a
L. 1.000.000.
  Alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai
commi precedenti si applica la Legge regionale 10- 1- 1983,
n. 13.

 

 

ARTICOLO 9

 In sede di prima applicazione, che alla data di entrata
in vigore della presente legge sia proprietario o detentore
di cani, deve procedere all' iscrizione di cui all'
art. 2 entro i successivi tre mesi.

 

 

ARTICOLO 10

 Le Associazioni ed Enti Protezionistici previsti dalla
presente legge sono esclusivamente quelli riconosciuti
dallo Stato e che hanno quali fini istituzionali, previsti
per statuto, la tutela degli animali di cui alla presente
legge.

 

 

ARTICOLO 11

 I Comuni e le Comunità  Montane entro 180 giogni dall'
approvazione della presente legge devono far pervenire
alle rispettive Province le richieste documentate per
la istituzione di rifugi.
  La Giunta Regionale provvederà  a stanziare nel Bilancio
1991 la copertura finanziaria per la realizzazione
di tali rifugi.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
 E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Campania.
 Napoli, lì  27 aprile 1990